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Posts Tagged ‘Luigi Felicò’

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Non è un caso che la strage di Pietrarsa si verifichi poco meno di un anno dopo i fatti dell’Aspromonte e il ferimento di Garibaldi, che durante la sua breve «dittatura» aveva consentito la nascita delle prime associazioni operaie; un peso in quegli eventi tragici, del resto, ce l’ha anche l’estensione della Legge Casati al neonato Regno d’Italia; nonostante i suoi forti limiti, infatti, essa costituisce un primo e sia pur debole tentativo di alfabetizzazione di massa.
Pietrarsa di fatto è la raggelante risposta a un modello di sviluppo che, per quanto moderato, mostra un minimo di attenzione alla domanda di riscatto sociale dei lavoratori; una domanda che esprime due evidenti bisogni: quello di organizzazione e quello di formazione umana, civile e professionale.
Pietrarsa, quindi, non è un «episodio» accidentale, ma segna il momento di una svolta politica consapevole della classe dirigente minoritaria, miope e reazionaria, che detiene il potere economico e politico e vede nella crescita del movimento operaio un rischio mortale per i suoi privilegi di classe. Sintetizzando in una breve immagine ciò che questa svolta significa per il Paese – e per il Mezzogiorno in particolare – si potrebbe dire che dopo molte incertezze, la soluzione della «questione sociale» è affidata «alla canna del fucile», come dimostreranno di lì a poco la «legge Pica» e la feroce lotta al «brigantaggio». Per anni la risposta a tutti i problemi nati con l’unità, sarà la violenza di Stato, che, tuttavia, non riuscirà a impedire che le lotte dei ceti subalterni e la crescita della coscienza di classe, aprano la via a un tempo nuovo, al quale, con intuizione felice, la testata di un giornale operaio di lì a qualche anno darà un nome destinato a indicare un momento della nostra storia: «Il secolo dei lavoratori».
Com’era prevedibile, dopo Pietrarsa, quando le condizioni lo consentirono, la risposta operaia divenne sempre più efficace e acquistò progressivamente una crescente continuità. Nel 1864, per esempio, la «Società generale operaia napoletana delle associazioni di mutuo soccorso», che contava 4.400 iscritti riuscì a far approvare una deliberazione che, togliendo il diritto di parola ai soci onorari, metteva di fatto a tacere i padroni. Era il primo segnale di uno scontro decisivo – la separazione delle organizzazioni operaie da quelle padronali – e vale la pena di ricordare che la struttura della «Società generale operaia napoletana delle associazioni di mutuo soccorso», divisa in sezioni, – bisciuttieri, chiodatori, corallari, ebanisti, ferrari di letti, fonditori, indoratori, intagliatori, lavoranti sarti, marmorari, meccanici, muratori, ottonai, pianofortisti, stiratori, tappezzieri, tessitori e tintori di lana e tornieri – rappresentava una parte significativa della vita economica della città.
Di lì a poco, nel 1865, un gruppo socialista anarchico, formatosi attorno a Bakunin, tenta e in parte ottiene, grazie all’abilità di Carlo Gambuzzi, stretto collaboratore del rivoluzionario russo, di stabilire un rapporto organico tra politica e mondo del lavoro. Nasce così la «Sezione Napoletana dell’Internazionale», che diventa un punto di riferimento per artigiani, contadini proletarizzati e operai, costretti dalle scelte economiche dei «governi unitari» a pagare un insostenibile e crescente aumento delle materie prime. Sciolta una prima volta dopo uno sciopero dei conciapelle, che costò la galera a numerosi operai, l’organizzazione fu definitivamente messa al bando nell’agosto del 1871, dopo licenziamenti indiscriminati ai Cantieri di Castellammare.
A un esame superficiale, si direbbe che nei primi anni di vita del neonato Regno d’Italia le classi subalterne furono costrette a subire una ininterrotta successione di sconfitte; ciò è vero solo in parte, perché nel conto va messa anche la formazione dei primi, audaci organizzatori sindacali, figure significative che ritroveremo negli anni successivi come protagonisti di una crescita inarrestabile. Per fare dei nomi, evitando un elenco necessariamente incompleto, sono gli anni in cui si formano e crescono i tipografi Ferdinando Colagrande e Luigi Felicò, il calzolaio Giacomo Rondinella, il ceramista Antonio Giustiniani, il guantaio Gaetano Balsamo e l’ottonaio Tommaso Schettino. Gli stessi anni in cui una «Federazione Operaia Napoletana» riesce a raccogliere più di mille iscritti tra muratori, indoratori, pittori, ottonai, torcitori di cotone e fonditori di bronzo e per la prima volta nelle associazioni operaie si sente parlare di solidarietà, di emancipazione e cooperazione.
Certo, scioperi e proteste sono ancora spontanei, ma la crescita è evidente. Non a caso, nel 1879 nelle società dei lavoratori prende a circolare un «Patto di solidarietà tra gli operai di Napoli» che chiarisce un concetto fondamentale: «gli scioperi non possono mutare la condizione della classe operaia, ma possono lenire i dolori, quando sono praticati con solidarietà perfetta e senza intromissione di membri di altre classi sociali».
E’ il primo, forte segnale di una scelta di classe ormai matura, dietro la quale si intravede un ragionamento compiutamente sindacale.
Da Pietrarsa in poi c’è stata una grande semina. Presto la borghesia scoprirà che è giunto il tempo del raccolto.

Il Blog dei Pazzi, 7 agosto 2020

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napoletani

Amedeo Coraggio

Cerasuolo Maddalena

Grossi Carmine Cesare

Olandese Maria

Margiotta Ugo

PIcardi Ciro

Di Nuzzo Felice

Era stato deciso a Parigi nel 1889 e un anno dopo cominciò: manifesti incollati di notte sui muri, riunioni più o meno segrete per evitare l’arresto e la decisione di astenersi dal lavoro.
La risposta dei padroni non si fece attendere: manifesti strappati dai muri, circolari segrete e piantine delle città per indicare ai comandanti delle truppe i luoghi da presidiare e poi cariche e arresti:

“Le SS.LL. sapranno già come da vari gruppi di affiliati ai partiti sovversivi si studi con ogni sorta di maneggio di animare l’agitazione pel 1° maggio che, secondo i disegni dei più arrischiati, dovrà, come essi dicono, segnare una data memoranda nella storia di queste agitazioni.
Al gruppo di questi ultimi appartengono tra gli altri i noti anarchici Mariano Gennaro Pietraroia…”

Da quel giorno Abbiamo avuto di tutto – Crispi, Rudinì, Pelloux, le cannonate di Bava Beccaris, Mussolini, Scelba, ma il lavoro e i lavoratori sono il fondamento della nostra società e l’insostituibile pilastro della democrazia. Oggi, perciò, sia pure in maniera virtuale non voglio che la loro festa possa mancare, perciò, eccoli sfilare tra polizia e pandemia. E’, come vuole la polizia un corteo “pericoloso”:  sovversive e sovversivi schedati!
Dalla prima fila: Amedeo Coraggio, Domenico Aratari, Ugo Arcuno, Giovanni Bergamasco, Leopoldo Capabianca, Antonio Cecchi, Maddalena Cerasuolo, Ferdinando Colagrande, Guido Congedo, Domenico D’Ambra, Ugo Del Giudice, Nicola De Bartolomeo, Carmine Cesare Grossi, Ada Grossi, Aurelio Grossi, Renato Grossi, Libero Merlino, Lista Alfonso,  Maria Olandese, Mario Onorato, Luigi Pappalardo,  Gennaro Mariano Petraroja, Ugo Margiotta, Salvatore Mauriello, Enrico Motta, Ignazio Mottola, Tito Murolo, Luigi Felicò, Luigi Romano, Enrico Russo, Tommaso Schettino, Edurado Trevisonno, Umberto Vanguardia, Felice Di Nuzzo, Pasquale Di Vilio, Canio Canzi, Edoardo Pansini, Emilia Buonacosa.

classifiche

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A Genova, nel luglio 2001, Francesco Puglisi non uccise e non torturò. La Cassazione, però, che per Bolzaneto e la Diaz ha evitato la galera ai poliziotti, gli ha dato 14 anni e chi s’è visto s’è visto. Un avviso chiaro: se ti prudono le mani, fa la trafila legale e passa all’incasso. Una «guerra per la pace», un’idea di democrazia da esportazione, tutta ammazzamenti umanitari e bombe intelligenti, che se centrano ospedali e scuole è un caso di fuoco amico o nemico sbagliato, poi la carriera in polizia. Ai modi bruschi lì si bada poco.
Genova, per dirla con Labriola, evoca gli «spettri del ’98» e chi sa di storia ricorda processi politici messi su ad arte contro gli operai e Giovanni Bovio che dava voce alle loro ragioni e ammoniva le classi dirigenti: «Noi chiediamo di rimuovere gli ostacoli che fanno il lavoro impossibile e voi ci rispondete con aspre sentenze e i figli armati contro i padri. Per carità di voi stessi, giudici, per quel pudore che è l’ultimo custode delle società umane, non fateci dubitare della giustizia. Noi fummo nati al lavoro, non fate noi delinquenti e voi giudici!». I tribunali li «fecero delinquenti» e Umberto I, che aveva premiato le fucilate sul popolo inerme, pagò con la vita. La violenza del potere genera violenza e il tribunale nazista che volle morti i cospiratori della «Rosa Bianca», quello repubblicano che da noi assolse i responsabili morali del delitto Rosselli, benché legalmente costituiti, non hanno legittimità storica. Tra Bruto e Cesare la storia non cerca colpevoli ma registra un dato: il tiranno arma la mano dell’uomo libero.
Sul terreno della giustizia siamo fermi a Crispi che, accusato di violare la legge proclamando lo stato d’assedio, antepose la sicurezza alla legalità: «una legge eterna impone di garantire l’esistenza delle nazioni; questa legge è nata prima dello Statuto». Un principio eversivo, che fa dell’eccezione la regola, ignora la giustizia sociale, unica garante della sicurezza dello Stato e di fatto ispira ancora i nostri legislatori in materia di ordine pubblico e conflitto sociale. Nel 1862, all’alba dell’Italia unita, la legge Pica sul cosiddetto «brigantaggio», mezzo «eccezionale e temporaneo di difesa», prorogato però fino al 31 dicembre 1865, apre l’eterna stagione delle leggi speciali. Di lì a poco, in una riflessione affidata a un volantino sfuggito al sequestro, Luigi Felicò, un internazionalista che conosce la galera borbonica, non ha dubbi: con l’unità, la sorte del dissidente politico è peggiorata.
Cultura della crisi, normativa emergenziale, indeterminatezza e strumentale confusione tra reato comune e reato politico, sono da allora i perni della gestione e della regolamentazione del conflitto sociale. Un’impostazione che non muta nemmeno nel gennaio 1890, col codice Zanardelli. Per il giurista liberale, la sanzione rispetta i diritti dell’uomo. Di qui la libertà condizionale, l’abolizione della pena capitale e la discrezionalità del giudice nella misura dell’effettiva colpevolezza del reo. Zanardelli, però, affida la tutela dello Stato nei momenti di crisi sociale a un “Testo unico” di Polizia, cui offre forti basi teoriche e strumenti efficaci, ma pericolosi: vilipendio delle istituzioni, incitamento all’odio di classe e apologia di reato, crimini imputati a chi esalta «un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza […], ovvero all’odio tra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità». La definizione volutamente vaga del reato offre agili strumenti repressivi e lo Stato, deciso a non dare risposte positive al malessere delle classi subalterne, può criminalizzare le lotte operaie, grazie a norme che sono contenitori vuoti, pronti ad accogliere le strumentali “narrazioni” di una polizia per cui anche il generico malcontento è pratica sovversiva. Indeterminatezza, crisi e natura emergenziale della regola – un’emergenza spesso creata ad arte e più spesso figlia legittima dello sfruttamento – diventavano così dato storicamente caratterizzante di una giustizia fondata su una “legalità ingiusta”, sulla tutela di privilegi a danno dei diritti, mediante apparati normativi che consentono di tarare gli strumenti repressivi sulle necessità dei ceti dirigenti.
Il fascismo al potere sterilizza molte norme introdotte da Zanardelli, finché nel 1930 si dà un «suo» codice firmato da Alfredo Rocco e destinato a sopravvivere al regime. La repubblica, infatti, sacrifica alla continuità dello Stato l’iniziale intento di tornare a Zanardelli e conferma Rocco, molto più autoritario, ma “tecnicamente” più moderno, in attesa di un nuovo codice che non verrà. E’ grazie a quell’attesa delusa, a quella grave scelta, che oggi, in un clima di nuovo autoritarismo, si può tornare al reato di «devastazione e saccheggio» e spezzare così la vita di un giovane, senza che in Parlamento una voce denunci la natura classista dell’operazione e i «caratteri permanenti» che segnano trasversalmente le età della nostra storia contemporanea: la criminalizzazione del dissenso, l’indeterminatezza di norme volutamente discrezionali e l’impunità assicurata alla «genetica devianza» di alcuni corpi dello Stato. Una voce libera che domandi perché il codice penale italiano che non prevede il reato di tortura, consente al torturatore di perseguire il torturato che si ribella.
Si fa un gran parlare di democrazia, ma si finge d’ignorare il nodo storico che la soffoca, un nodo che non si è sciolto col mutare della vicenda storica e ha impedito cambiamenti radicali persino nel passaggio dalla monarchia alla repubblica: liberale, fascista o repubblicana, in tema di ordine pubblico, l’Italia ha un’identità che non muta col mutare dei tempi. Da un lato, infatti, l’uso intimidatorio e per certi versi terroristico dell’emergenza legittima la ferocia delle misure repressive presso l’opinione pubblica; dall’altro l’indeterminatezza della norma lascia mano libera alle repressione. E’ una sorta di blando “Cile dormiente”, che si desta appena una contingenza negativa fa sì che, per il capitale, mediazione e regole democratiche siano merci costose e prive di mercato. Su questo sfondo si inseriscono le più o meno lunghe fasi repressive – lo stato d’assedio nel 1894, le cannonate a mitraglia nel maggio ‘98, la furia omicida in piazza durante i moti della Settimana Rossa, il fascismo, Avola, e, per giungere ai nostri giorni, Genova 2001. In questo quadro si spiegano l’indifferenza per la tortura, le impunite morti «di polizia» e i loro tragici connotati: Frezzi ammazzato di botte in una caserma di Pubblica Sicurezza, Acciarito torturato, Passannante ridotto alla pazzia, Bresci «suicidato» e il suo fascicolo sparito, Anteo Zamboni linciato dopo un oscuro attentato a Mussolini che consente di tornare alla pena di morte, e via via, Pinelli, Cucchi, Uva, Aldrovandi e i tanti sventurati che nessuno paga.
Non è questione di momenti storici. Se nel 1894, per colpire il PSI, Crispi si «affida» all’esperienza di un prefetto per un processo che non lasci scampo – e il processo truccato si farà – la repubblica cancella la verità col segreto di Stato. In ogni tempo, indeterminatezza e discrezionalità della legge consentono di colpire il dissenso come e quando si vuole. In età liberale a domicilio coatto ti manda la polizia, col fascismo il confino non riguarda i magistrati e il “Daspo” che Maroni e la Cancellieri, avrebbero voluto estendere al dissenso di piazza, è sanzione amministrativa. Quale criterio regoli da noi il rapporto legalità, tribunali e dissenso emerge da dati che non ci parlano di età liberal-fascista, ma repubblicana: dal 1948 al 1952, mentre nei grandi Paesi europei si contano in piazza da tre a sei morti, qui la polizia fa sessantacinque vittime. Nove furono poi i morti nel 1960, in due caddero ad Avola nel 1968 e si potrebbe proseguire. Nel 1968, quando una legge poté deciderlo, l’Italia scoprì che la repubblica aveva avuto quindicimila perseguitati politici con pene carcerarie dure come quelle fasciste. Di lì a poco, all’ennesima emergenza – stavolta è il terrorismo – si replicò col fermo di polizia, la discrezionalità della forza pubblica nell’uso delle armi e leggi sulla detenzione, nate per essere eccezionali, ma ancora vigenti, quasi a dimostrare che di eccezionale da noi c’è stata solo la stagione democratica nata con la Resistenza.
Così stando le cose, mentre una protesta di piazza costa a un giovane dodici anni di galera e un poliziotto che uccide per strada un ragazzo inerme se la cava con nulla, una domanda è d’obbligo: perché si fanno carte false per archiviare la Costituzione antifascista e nessuno si preoccupa di cancellare il codice fascista?

Uscito su “Report on Line” il 19 giugno 2013 e su “Liberazione.it” il 30 giugno 2013

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Probabilmente nessuno meglio di Crispi ha mai spiegato il rapporto organico tra dissenso e legalità nell’Italia dell’emergenza. Accusato di aver calpestato la legge, proclamando lo stato d’assedio in Sicilia, l’ex mazziniano, passato dall’opposizione democratica ai monarchici e diventato più realista del re, nel marzo del 1894 non esitò a replicare: “Ai miei avversari, che mi hanno accusato di aver violato lo Statuto e le leggi dello Stato, potrei rispondere che di fronte allo Statuto c’è una legge eterna, quella che impone di garantire l’esistenza delle nazioni; questa legge è nata prima dello Statuto”.
Un principio inequivocabile quanto eversivo, che non solo ispirava e ispira da sempre in Italia il legislatore sui temi dell’ordine pubblico e del conflitto sociale, ma dimostra come, a voler leggere la nostra storia dal punto di vista delle classi subalterne, il capitolo giustizia può essere illuminante.
A parte la Toscana, dove il codice locale rimase operante perché non consentiva la pena di morte, alla sua nascita il Regno d’Italia estese all’intero territorio nazionale il codice penale del Regno di Sardegna. Di lì a poco, nel 1862, all’alba della nostra storia, l’approvazione della legge Pica sul cosiddetto “brigantaggio”, descritta come “mezzo eccezionale e temporaneo di difesa” ma prorogata più volte e tenuta in vita fino al 31 dicembre 1865, aprì l’eterna stagione delle leggi speciali nella gestione e nella regolamentazione del conflitto sociale: l’alibi della crisi, la normativa emergenziale, l’indeterminatezza e la strumentale confusione tra reato comune, meglio se confuso col malaffare organizzato, e manifestazione di dissenso politico. In archivio, a Napoli, è conservato un documento inedito che, in questo senso, è molto significativo. In una desolata riflessione scritta a matita nella cella d’un carcere, Luigi Felicò, un tipografo internazionalista che aveva sperimentato i rigori della repressione borbonica e parlava perciò con cognizione di causa, non aveva dubbi: la condizione del dissidente politico nell’Italia unita era diventata di gran lunga più dura. 
Con grande ritardo – entrò in vigore il 1° gennaio del 1890 – il codice Zanardelli segnò l’effettiva unificazione legislativa dell’Italia nata dal Risorgimento. Per il giurista liberale, la legge penale non poteva essere in contrasto coi diritti dell’uomo e del cittadino e non si applicava al criminale per nascita inventato da Lombroso. La repressione, quindi, doveva abbinarsi alla correzione e all’educazione. Zanardelli abolì perciò la pena di morte, introdusse la libertà condizionale, adottò il principio rieducativo della sanzione e accrebbe la discrezionalità del giudice, consentendogli di adeguare la pena all’effettiva colpevolezza dell’imputato. Egli, tuttavia, non affrontò direttamente il tema della tutela dello Stato nei momenti di crisi sociale; la spinosa materia finì così per essere affidata a un “Testo unico” di Polizia, cui il giurista assicurò però la copertura d’una base teorica e strumenti efficaci quanto pericolosi. Egli, infatti, non solo introdusse un nuovo reato – il vilipendio delle istituzioni costituzionali e legislative – ma previde anche l’incitamento all’odio di classe e l’apologia di reato, crimini applicati a «chiunque pubblicamente fa apologia di un fatto che la legge prevede come delitto o incita alla disobbedienza della legge, ovvero incita all’odio tra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità». La definizione volutamente vaga e indeterminata del reato consentiva a forza pubblica e magistrati di colpire agevolmente i movimenti sociali e la dissidenza politica ogni qualvolta lo sfruttamento capitalistico produceva dissenso e proteste.
Uno Stato deciso a non dare risposte positive al crescente malessere delle classi subalterne, poteva infine colpire agevolmente le nascenti organizzazioni dei lavoratori, criminalizzando il dissenso in virtù di norme vaghe, contenitori vuoti, pronti ad accogliere le “narrazioni” strumentali di forze dell’ordine che non distinguevano tra generico malcontento e pratica sovversiva. Indeterminatezza, crisi e natura emergenziale della regola – un’emergenza non di rado costruita ad arte e più spesso figlia legittima della reazione allo sfruttamento – diventavano così dato storicamente caratterizzante di una giustizia fondata su una “legalità ingiusta”, opposta alla giustizia sociale grazie ad apparati normativi che consentivano di adattare gli strumenti repressivi alle necessità delle classi dominanti.
Giunto al potere, il fascismo inizialmente si limitò a rendere inattive molte delle norme introdotte da Zanardelli, ma nel 1930 varò il nuovo codice firmato da Alfredo Rocco e destinato a sopravvivere al regime. Con la nascita della repubblica, infatti, si pensò inizialmente di tornare a Zanardelli, poi, in nome di una perniciosa continuità dello Stato, si volle confermare quello fascista, certamente più autoritario, ma “tecnicamente” più moderno. Eliminate le sue disposizioni più liberticide, si andò avanti così, in attesa di un nuovo codice che non s’è mai scritto. Se oggi Cancellieri, guarda caso, “tecnico” come Rocco, può tornare al reato di “devastazione e saccheggio”, si capisce il perché: la repubblica antifascista ha confermato l’apparato normativo fascista. Il problema di fondo, tuttavia, non è solo nel codice. Ci sono, infatti, “caratteri permanenti”, che attraversano trasversalmente le età della nostra storia e riguardano la natura classista dello Stato nato dal cosiddetto Risorgimento, le logiche di potere che tutelano l’ordine costituito e il salvacondotto che storicamente consente e assolve a priori condotte che non sono “deviate”, come si vorrebbe far credere, ma generate dalla indeterminatezza di norme consapevolmente discrezionali e consapevolmente madri di gravi abusi. Un meccanismo che procede su due linee parallele e complementari, un filo rosso che non si spezza nemmeno quando mutano le fasi della vicenda storica, e impedisce cambiamenti radicali anche quando di passa dalla monarchia alla repubblica e dalla dittatura alla democrazia. Un filo rosso che non ha soluzione di continuità: liberale, fascista o repubblicana, sul terreno dell’ordine pubblico l’Italia ha una identità che non muta col mutare dei tempi. Da un lato, infatti, l’uso indiscriminato, intimidatorio e per certi versi terroristico dell’emergenza legittima la ferocia delle misure repressive presso l’opinione pubblica; dall’altro l’indeterminatezza della norma lascia mano libera a forze dell’ordine e magistratura. E’ una sorta di “stato di polizia invisibile”, di “Cile dormiente”, che il potere ridesta appena una contingenza economica negativa fa sì che per il capitale la mediazione e le regole della democrazia siano merci costose che non trova mercato. Su questo sfondo vanno inserite sia l’esplosione programmata di più o meno lunghe fasi repressive – lo stato d’assedio nel 1894, le cannonate a mitraglia nel maggio ‘98, la furia omicida nelle piazza durante i moti della Settimana Rossa, il fascismo, Avola, e, per giungere ai nostri giorni, Genova 2001. In questo quadro si inseriscono l’indifferenza complice verso la tortura, la morte per “polizia” e ogni più efferata violenza: l’innocente muratore Frezzi ammazzato di botte in una caserma di Pubblica Sicurezza, Acciarito torturato, Bresci sparito, Anteo Zamboni, linciato dopo un oscuro attentato a Mussolini che consente il ripristino della pena di morte, e via via, fino ai nostri giorni, Cucchi, Aldovandi, Uva e i tanti morti di polizia.
Non si tratta di età della storia. Se a Napoli Crispi nel 1894, per sciogliere il partito socialista, fa affidamento sull’esperienza del prefetto per imbastire un processo che non lasci scampo – e il processo truccato va in porto –  la repubblica fa di peggio: cancella la verità col segreto di Stato. Sempre e in ogni tempo la vaghezza e la discrezionalità della legge consentono di colpire il dissenso come e quando si vuole. A soggiorno obbligato in età liberale ti spedisce la polizia, il confino negli anni del fascismo è un provvedimento di polizia e alla discrezione delle forze dell’ordine sono affidati in piena repubblica il fermo, la decisione di sparare in piazza; il “Daspo” che la Cancellieri e Maroni, due ministri dell’Interno, vorrebbero estendere oggi ai manifestanti, è un provvedimento amministrativo. Quale sia il criterio vero che regola qui da noi il rapporto tra legalità, tribunali e dissenso è scritto in numeri che non riguardano solo l’età liberale o fascista, ma anche e soprattutto quella repubblicana: dal 1948 al 1952, mentre nei grandi Paesi europei si contarono da tre a sei manifestanti uccisi, nelle piazze italiane la polizia fece sessantacinque vittime. E non si chiuse lì: nove furono poi i morti nel 1960, due caddero ad Avola nel 1968 e via, senza soluzione di continuità. Nel 1968, quando una legge poté deciderlo, l’Italia scoprì che con la repubblica si erano avuti quindicimila perseguitati politici con pene carcerarie che facevano invidia ai persecutori in camicia nera. E non era finita: di lì a poco, l’ennesima emergenza – il cosiddetto terrorismo – consentì la legge Reale, i morti dei quali la polizia di Stato non è stata mai chiamata a render conto e barbare leggi speciali che dovevano essere eccezionali e sono lì a dimostrare che qui da noi di eccezionale c’è stata probabilmente solo la parentesi democratica nata con la Resistenza.
Così stando le cose, non fa meraviglia se un’auto incendiata può costare a un ragazzo fino a otto anni di galera, mentre un poliziotto che uccide per strada un giovane inerme, si fa pochi mesi di prigione, esce, rimane in divisa e trova persino la vergognosa solidarietà dei colleghi. Pochi mesi sembrano infatti troppi a questi galantuomini che, dal loro punto di vista, hanno addirittura ragione: per una volta s’è rotto un patto scellerato. Lo Stato non ha garantito al suo fedele “servitore” il tradizionale diritto di uccidere a discrezione e impunemente.

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